Art. 1.

      1. In deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è data facoltà alla regione Lombardia di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nei comuni di San Pellegrino Terme e Gardone Riviera.
      2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa ai comuni di cui al medesimo comma 1 con criterio di alternanza stagionale, in ragione del quale la casa da gioco attiva la propria sede nei comuni medesimi secondo il seguente calendario:

          a) in San Pellegrino Terme dal 1o aprile al 30 settembre;

          b) in Gardone Riviera dal 1o ottobre al 31 marzo.